La Costituzione
del plafond
post Brexit
L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 260 si è pronunciata in merito al trasferimento del plafond Iva post Brexit.
Il quesito proposto riguardava una società inglese che ante Brexit si era identificata direttamente in Italia ai sensi dell’articolo 35-ter del DPR n. 633/1972 e che successivamente aveva acquisito lo status di esportatore abituale ai sensi dell’ articolo 1, comma 1, lettera a), del DL 29 dicembre 1983, n. 746.
A fine 2020, stando al periodo di incertezza che regnava, la società decide di cessare l’identificazione diretta e nominare un rappresentante fiscale.
Il dubbio della società era se il rappresentante fiscale potesse acquisire il plafond Iva maturato attraverso le operazioni effettuate con identificazione diretta.
L’Agenzia delle Entrate con la risposta in commento ha confermato che è possibile “trasferire” il plafond maturato al nuovo soggetto.
The international customs magazine
Aprile, Maggio 2021
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