Proposta di modifica del Reg. UE 2446/2015 sulle regole di origine non preferenziale

By Paolo Massari Lucia Iannuzzi
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Il 7 giugno 2021, la Commissione europea ha pubblicato un progetto di modifica del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 proponendo alcuni interventi alle disposizioni sull’origine non preferenziale delle merci.

Il Progetto di Regolamento è stato oggetto di consultazione pubblica fino al 5 luglio 2021. Come è noto, l’origine non preferenziale è utilizzata per l’applicazione di una serie di misure di politica commerciale tra cui (ma non solo) dazi antidumping e compensativi, misure di salvaguardia, requisiti in materia di marchi di origine, appalti pubblici e statistiche. Nel progetto di regolamento, la Commissione prevede chiarimenti e modifiche alle norme vigenti. Di seguito, le proposte di modifica.

1. Prodotti interamente ottenuti

Ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, del CDU le merci interamente ottenute in un unico Paese o territorio devono essere considerate originarie di tale Paese o territorio. L’elenco delle merci che possono essere considerate interamente ottenute in un singolo Paese o territorio è contenuto nell’articolo 31 del Reg.to (UE) 2446/2015. La Commissione propone di chiarire che i prodotti vegetali non solo devono essere stati raccolti, ma anche coltivati solo nel Paese o territorio in questione.

2. Modifiche alla disciplina residuale per la determinazione dell’origine non preferenziale in caso di trasformazione o lavorazione non economicamente giustificata o qualificabile come operazioni minime

Ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, del CDU, le merci, la cui produzione interessa più di un Paese o territorio, si considerano originarie del Paese o del territorio in cui sono state sottoposte alla loro ultima trasformazione o lavorazione, sostanziale ed economicamente giustificata, in un’impresa attrezzata a tal fine, che dà luogo alla fabbricazione di un nuovo prodotto o rappresenta una fase importante della fabbricazione.

Il Reg.to (UE) 2446/2015 chiarisce sia quando un trattamento o lavorazione non è considerato “economicamente giustificato” e fornisce un elenco di operazioni minime che non sono in grado di conferire l’origine.

Per quanto riguarda la trasformazione o la lavorazione, che non è “economicamente giustificata”, il Reg.to (UE) 2446/2015 prevede attualmente regole alternative, a seconda che le merci siano o meno ricomprese nell’allegato 22-01.

Ai sensi dell’articolo 33 del Reg.to (UE) 2446/2015, per le merci elencate nell’allegato 22-01, quando la trasformazione o lavorazione è, comunque, considerata non economicamente giustificata, si applicano le regole residue incluse nell’allegato 22-01. Queste regole residuali corrispondono a regole alternative per determinare l’origine non preferenziale nel caso in cui la regola “primaria” o principale non si applichi.

Ad esempio, per i circuiti integrati elettronici della voce 8542, l’allegato 22-01 prevede che una lavorazione o una trasformazione che comporti un cambio di voce tariffaria o un assemblaggio di prodotti a semiconduttori costituirebbe una lavorazione o una trasformazione sufficiente per conferire l’origine non preferenziale. Tuttavia, se tale lavorazione o trasformazione risulta non essere economicamente giustificata, tale lavorazione o trasformazione, anche se soddisfa le regole

dell’elenco dell’allegato 22-01, non conferirebbe un’origine non preferenziale. Piuttosto, l’origine non preferenziale dovrebbe essere determinata facendo riferimento alla “regola residua del capitolo” per il capitolo 85, come previsto dall’allegato 22-01. Per i circuiti elettronici integrati della voce 8542, la regola residua indica che le merci avrebbero l’origine non preferenziale del Paese di origine della maggior parte dei materiali.

Tuttavia, non tutte le merci sono coperte dall’allegato 22-01. Ad esempio, i prodotti in alluminio ei relativi articoli che rientrano nel capitolo 76 della nomenclatura combinata dell’UE (ossia il sistema di classificazione tariffaria dell’UE) non sono coperti dall’allegato 22-01. La loro origine non preferenziale non può essere valutata con riferimento a regole-lista e deve invece essere determinata facendo riferimento al concetto di “ultima trasformazione sostanziale”, così come interpretato dalle giurisdizioni comunitarie. Nel caso in cui una trasformazione o lavorazione sia considerata non economicamente giustificata, l’articolo 33 del Reg.to (UE) 2446/2015 prevede una specifica “norma residuale” per determinare l’origine non preferenziale. Questa regola residuale si riferisce al Paese o territorio in cui ha avuto origine la maggior parte dei materiali.

Per le merci elencate nell’allegato 22-01, il progetto di modifica non propone di introdurre alcuna variazione alla “regola residuale” da applicare nel caso in cui si debba determinare l’origine non preferenziale a seguito di una trasformazione o lavorazione che non è considerata economicamente giustificato. bensì propone di modificare la “regola residuale” in relazione alle merci non elencate nell’allegato 22-01.

Fermo restando il principio che l’origine non preferenziale sarà determinata con riferimento al Paese o territorio in cui ha avuto origine la maggior parte dei materiali, il progetto di regolamento chiarisce che:

• per i prodotti classificati nei capitoli da 1 a 29 o da 31 a 40 del Sistema Armonizzato, la quota maggiore è determinata in base al peso dei materiali; mentre

• per i prodotti classificati nei capitoli 30 o 41-97 del Sistema Armonizzato, la quota maggiore è determinata in base al valore dei materiali.

Per quanto riguarda le operazioni minime, il progetto di modifica propone di introdurre norme residuali, che si rifanno a quelle applicabili in caso di lavorazioni o lavorazioni non “economicamente giustificate”, ovvero:

• per le merci contemplate dall’allegato 22-01 della DA UCC, si applicano le regole residue del capitolo nell’allegato 22-01;

• per le merci non coperte dall’allegato 22-01 della DA UCC, l’origine non preferenziale si basa sul paese o sul territorio di origine della maggior parte dei materiali, determinato in base al peso o al valore.

3. Modifiche per riflettere la nomenclatura del sistema armonizzato 2022 aggiornata

Il progetto di modifica propone variazioni a tre allegati del Reg.to (UE) 2446/2015 per riflettere le modifiche apportate alla nomenclatura SA, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2022.

Poiché questi allegati elencano le merci in base alla loro classificazione nella nomenclatura SA, le modifiche contenute nella nomenclatura SA 2022 devono essere riflesse di conseguenza.

Gli emendamenti proposti riguardano principalmente la natura dei beni coperti da una determinata voce tariffaria o coperti da una norma specifica, e quindi gli allegati 22-01, 22-03, 22-04.

Successivamente alla consultazione dovrà essere formalmente adottata dalla Commissione e notificata al Parlamento europeo e al Consiglio, che avranno due mesi di tempo per opporvisi.

In assenza di opposizione, o se il Parlamento europeo e il Consiglio abbiano informato la Commissione che non si opporranno, il progetto di modifica sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

Le modifiche relative alle norme di origine non preferenziale entreranno in vigore il 20° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, mentre le modifiche che riflettono la Nomenclatura SA 2022 saranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2022

The international customs magazine

Giugno, Luglio 2021

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