06 Aprile 2026

La guida CBP ai nuovi dazi della Sezione 232

Dopo aver imposto un dazio del 100% su prodotti e ingredienti farmaceutici brevettati, vigenti tra 120 e 180 giorni in ragione della grandezza delle aziende importatrici, il Presidente Trump ha aggravato anche l’imposizione su acciaio, alluminio, rame e prodotti derivati. CBP, lo scorso sabato, ha pubblicato la guida operativa alle nuove misure tariffarie.

La Proclamation dello scorso giovedì segna un ulteriore irrigidimento del regime della Section 232, estendendo e rafforzando i dazi su acciaio, alluminio, rame e prodotti derivati. A partire da oggi, 6 aprile, gli operatori devono confrontarsi con un impianto normativo più articolato, che richiede precisione classificatoria, tracciabilità dei metalli e un’attenta gestione documentale. Le nuove misure introducono dazi aggiuntivi compresi tra il 10% e il 50% sul valore doganale per un ampio spettro di prodotti metallici e loro derivati, provenienti da tutti i Paesi, con una evidente logica impositiva: colpire non solo il metallo primario, ma anche la trasformazione industriale a valle. Resta fermo il principio secondo cui, in presenza di più metalli, si applica una sola aliquota. Un passaggio fondamentale del processo disegnato da CBP riguarda la soglia del 15% in peso del metallo “rilevante”; i prodotti, ad esclusione di quelli classificabili nei capitoli da 72 a 76 del HTSUS, che non raggiungono tale soglia, sono esenti dai dazi aggiuntivi, ma, attenzione, il calcolo non è così banale, dipendendo dalla classificazione doganale e dalla individuazione dei metalli espressamente richiamati nell’Allegato IV alla Proclamation: ovvero è necessaria un’attività tecnica di analisi, distinta caso per caso. Al fine di beneficiare di regimi più favorevoli (o evitare aggravamenti), diventa determinante la tracciabilità del ciclo produttivo, essendo richiesto che almeno il 95% del metallo sia fuso e colato negli Stati Uniti (per acciaio, alluminio e rame), oppure lavorato nel Regno Unito (per alcune specifiche categorie di prodotti); i requisiti sono cumulativi, così che un prodotto che rientra in più categorie deve soddisfarli tutti. La nuova disciplina non modifica gli accordi esistenti con UE, Regno Unito, Giappone e Corea del Sud per il settore aeronautico civile, mentre restano applicabili dazi antidumping e compensativi ed è ammesso il drawback, seppur con limiti operativi da valutare attentamente. Confermato anche il trattamento “di riguardo” riservato ai prodotti russi: l’alluminio e i prodotti derivati restano soggetti a un dazio del 200%, anche in presenza di lavorazioni intermedie in altri Paesi. Il che rende ancor più stringente l’obbligo per gli esportatori di fornire ai propri clienti USA l’informazione relativa al Paese di fusione e colata (ora per acciaio e alluminio, presto anche per il rame), nonché, per i prodotti derivati, il dato del peso dei metalli, per verificare la sussistenza dei requisiti della fattispecie sottosoglia; mentre rimane a carico dell’importatore US la corretta individuazione delle voci HTSUS del Capitolo 99, che determinano l’aliquota applicabile. La novella legislativa non rappresenta solo un incremento tariffario, ma la conferma del paradigma in base al quale la dogana torna ad essere uno strumento di politica industriale; essenziale la capacità di leggere e interpretare correttamente i cambiamenti e tradurli in processi interni solidi e dimostrabili, perché, oggi, la compliance non è un costo, ma una scelta strategica.

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