08 Gennaio 2024

NIENTE DAZI, SIAMO SVIZZERI

Dallo scorso 1° gennaio la Svizzera ha abolito i dazi doganali all’importazione di prodotti industriali. La decisione, presa dal Consiglio Federale nella seduta del 2 febbraio 2022, ha scelto una data di entrata in vigore che riducesse al minimo possibile i costi transitori e i problemi organizzativi per gli operatori economici e le autorità amministrative.
Una premessa: in Svizzera sono considerate prodotti industriali tutte le merci, ad eccezione dei prodotti agricoli (compresi i prodotti agricoli trasformati e gli alimenti per animali) e dei prodotti della pesca; l’abolizione dei dazi, quindi, riguarda i beni classificati nei capitoli da 25 a 97 della tariffa doganale svizzera, ad eccezione di alcuni prodotti dei capitoli 35 e 38 classificati come prodotti agricoli. Ciò significa che tutti questi prodotti non sono più soggetti a dazi doganali se importati in Svizzera dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dall’origine della merce. Conseguentemente, l’importazione di prodotti industriali destinati a rimanere o essere consumati in Svizzera non è più soggetta all’applicazione di accordi preferenziali o del sistema di preferenze generalizzate (SPG). Discorso diverso, invece, per le merci o i materiali destinati ad essere ulteriormente lavorati in Svizzera e riesportati, in tal caso, infatti, occorre verificare se, al momento della riesportazione, il prodotto sia soggetto alla regola del cumulo, nel qual caso sono necessarie le prove di origine del fornitore, intese come certificati di circolazione o dichiarazioni di origine, non dichiarazioni del fornitore. L’abolizione dei dazi non pregiudica l’obbligo di archiviare le prove di origine preferenziale, se richieste, da conservare per almeno tre anni (cinque in caso di applicazione dell’accordo con la Corea del Sud).

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