Quando giudicato penale e tributario si incontrano
La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso ha, nel processo tributario, efficacia di giudicato: il legislatore non ha avuto dubbi, la giurisprudenza di legittimità sì e, ora, chiama in causa il suo massimo consesso. La cui parola interessa anche il diritto doganale, attesa la svolta penalistica delle DNC.
Due rette si dicono parallele quando si trovano in uno stesso piano e non s’incontrano mai; ovviamente, entrambe le rette devono essere concepite come infinitamente estese, secondo i principi della geometria. Similmente, secondo i principi del diritto, giudizio penale e giudizio tributario sono destinati a reciproca indifferenza; ad eccezione di una sola ipotesi: la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata dal giudice penale, fa stato nel processo tributario, come da recente novella legislativa. Tutto chiaro, almeno fino a quando una parte dei giudici del Palazzaccio ha sentenziato come la norma si riferisca esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all’accertamento dell’imposta, rispetto alla quale la sentenza penale assolutoria continuerebbe ad assumere rilievo come mero elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi di prova introdotti nel giudizio. E non vi è convergenza di orientamento nemmeno sulla applicabilità nel processo tributario delle sentenze penali di assoluzione, pronunciate quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussista, che l’imputato lo abbia commesso, che costituisca reato o che il reato sia stato commesso da persona imputabile. La parola, ora, da tutti più attesa che mai, alle Sezioni Unite.