30 Gennaio 2023

CESSIONI INTRA-UE ASSIMILATE, OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE IVA

IVA

Lo spostamento di beni in altro Stato membro, in assenza di trasferimento della proprietà, costituisce una cessione intracomunitaria assimilata e obbliga il soggetto italiano all’identificazione Iva in tale Stato, al fine di porre in essere gli adempimenti previsti dalla normativa unionale: a nulla vale la successiva vendita, qualificata come cessione interna.

Un soggetto italiano deve trasferire propri beni in un deposito in Francia, in attesa di una successiva vendita in quel Paese; la normativa francese consente di attendere la vendita del bene e fatturare quell’operazione quale cessione intracomunitaria, benchè tale prassi non sia in linea con le previsioni unionali. Cosa ne pensa l’autorità fiscale italiana?
Interpellata dal contribuente, dimostra di pensare l’esatto opposto. Ovvero: le Note esplicative emanate dai servizi della Commissione UE a chiarimento delle disposizioni dettate dalla Direttiva (UE) n. 1910/18 affermano che il trasferimento dei beni in un altro Stato membro rientra nell’ambito di applicazione degli articoli 17 e 21 della Direttiva Iva e la successiva cessione all’acquirente destinatario deve considerarsi una cessione interna nello Stato membro in cui i beni sono arrivati. Ciò implica che il soggetto che fornisce i beni sia identificato ai fini Iva in tale Stato membro e utilizzi questo numero di identificazione per dichiarare l’acquisto intracomunitario (presunto) in relazione al trasferimento dei propri beni e alla successiva cessione degli stessi. Tale principio non trova alcuna eccezione nella normativa italiana, dove non è presente una disposizione simile a quella francese; quindi, cessione intracomunitaria assimilata, acquisto intracomunitario imponibile presunto e, quindi, cessione interna: l’identificazione Iva è necessaria!

>> Iscriviti alla newsletter per non perderti le novità del settore commentate dai nostri esperti

 

Copyright © 2021 · Overy S.r.l. · all rights reserved - È vietata la copia e la riproduzione di contenuti e immagini | Privacy Policy | Cookie Policy