09 Gennaio 2023

DEFINIZIONE LITI PENDENTI

La legge di bilancio (legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha portato in dono a tutti i contribuenti un remake di un film già visto: la definizione agevolata delle liti pendenti in giudizio alla data di entrata in vigore della legge stessa; e, tale agevolazione è stata estesa ai tributi gestiti dall’Agenzia ADM. Tutti? Non proprio, anzi, forse, con un po’ di coraggio…

Accertamenti con adesione, definizione delle liti pendenti, rottamazioni varie, gli istituti deflattivi del contenzioso nel corso degli ultimi anni sono proliferati nel mondo dei tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate. Altrettanto non può dirsi per i balzelli propri dell’Agenzia ADM, condono tombale di inizio millennio a parte. Stupore e commozione, dunque, alla lettura della legge di bilancio 2023: “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia”.
Qualche riga sotto, l’amara sorpresa: sono esclusi dall’agevolazione dazio ed Iva, ovvero beneficio limitato ad accise e giochi.
Sempre meglio di niente, direte voi; perché non l’Iva all’importazione, che è Iva a tutti gli effetti, dice la dottrina; perché non anche il dazio, diciamo noi, quando la definizione comporta il versamento del valore della controversia. La UE, le risorse proprie, saranno pure uno spauracchio; ma con un po’ di attenzione e di coraggio in più, forse, qualcosa di meglio…

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