Favor rei e certezza, un binomio complesso?
Principio interpretativo diretto ad individuare il trattamento giuridico più favorevole al reo, in base al quale nessuno può essere assoggettato ad una sanzione per un fatto che, in base ad una legge posteriore, non costituisce più una violazione punibile; dal diritto alla filosofia, l’humanitas abita da secoli il pensiero giuridico, come la certezza del diritto.
In dubio pro reo, tuona Cicerone nell’orazione pro Roscio Amerino; l’humanitas di Seneca deve sempre ispirare l’uomo saggio, incline ad interpretare nel senso migliore ciò che è dubbio; ma è con Traiano che il principio del favor rei trova una sua codificazione giuridica e, da allora, ispira tutti gli illuminati sistemi penali dell’era moderna. Insieme al principio della securitas iuris, variamente declinato dagli studiosi del diritto romano. Anche il nostro sistema penale e tutte le norme sanzionatorie dallo stesso discendenti, amministrative e tributarie (anche doganali) comprese. Le disposizioni più favorevoli delle DNC si applicano alle violazioni commesse sotto la vigenza del TULD? No, dice la legge; no, dice la giurisprudenza; no, dice ADM, richiamandola, “l’irretroattività disposta …… per le nuove sanzioni, complessivamente più favorevoli per il contribuente, si colloca in un contesto, interno ed esterno, che accompagna la rimeditazione dell’intero sistema sanzionatorio”. Dal 13 giugno, le DNC sono state modificate, soglia di punibilità penale per i diritti di confine diversi dal dazio elevata a € 100.000,00, le norme più favorevoli si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 13 giugno? Certo, scrive ADM, nel rigoroso rispetto del principio del favor rei. Proscenio plaudente, con qualche riserva sulla negazione precedente e un dubbio: la certezza del diritto dove abita?