08 Aprile 2024

L’AEO INTERPRETATO DALL’AGENZIA

Che lo status di AEO sia, nella dogana di oggi, un pilastro fondamentale nei rapporti Customs-business, è principio di tutta evidenza, come di tutta evidenza è la considerazione che lo sarà, sempre più, anche nella dogana di domani, con altro nome. E così ADM pubblica una summa, destinata ad armonizzare il comportamento degli uffici territoriali.
“La presente Circolare……vuole fornire una descrizione organica delle procedure e delle modalità applicative previste dalla normativa doganale unionale relative alla gestione dell’autorizzazione AEO e, nel contempo, dettare istruzioni agli Uffici affinché venga assicurata uniformità procedurale e conseguente omogeneità di trattamento degli Operatori
Economici Autorizzati (AEO)”. Poche righe per riassumere 36 pagine di circolare, impossibili da analizzare in poche parole, ma dalle quali estrarre alcuni principi chiarificatori. Conformità: occorre distinguere tra infrazioni alla normativa doganale/fiscale (infrazioni di carattere amministrativo che per la loro natura, entità o frequenza, compromettono il rapporto di fiducia con le autorità fiscali), per le quali vige il limite temporale di tre anni e la commissione di reati gravi (tributari, finanziari, fallimentari, con finalità di terrorismo, in materia societaria, diversi da questi se puniti con una pena superiore a cinque anni di reclusione). Standard pratici di competenza e qualifica professionale: richiedono una formazione specifica, legata all’attività commerciale concreta: è necessario un rapporto giuridico (di dipendenza) che leghi richiedente e responsabile o, qualora ci si rivolga a un soggetto esterno, uno specifico mandato, accompagnato dall’esperienza triennale. L’abilitazione alla professione di spedizioniere doganale, integra entrambi i requisiti richiesti.

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