L’Iva all’importazione non è un dazio!
Non è l’ardito grido di dolore di un libero pensatore, non asservito alla medievale visione di una incomprensibile autorità doganale, bensì la lucida e logica conclusione della Corte costituzionale, all’unisono con le Sezioni Unite della Corte di Cassazione: cosa altro necessita, al legislatore, per comprendere di aver scritto un’emerita sciocchezza?
E’ costituzionalmente illegittima la confisca, prevista dalla normativa doganale e applicata all’Iva all’importazione ex art. 70, D.P.R. n. 633/72, se il soggetto obbligato abbia provveduto al pagamento integrale dell’importo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi e della sanzione amministrativa. Ovvero, come avevano ampiamente argomentato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nell’ordinanza di rimessione, l’Iva in dogana non può essere punita diversamente dall’Iva interna, in quanto “costituisce giurisprudenza assolutamente consolidata……, sulla scorta di ripetute affermazioni della Corte di giustizia, che l’Iva all’importazione non è un diritto di confine, al pari dei dazi doganali, ma, quanto alle sue caratteristiche, è la medesima imposta dell’Iva intraunionale”. La Corte Costituzionale approva e rincara: l’Iva all’importazione ha una natura radicalmente diversa dai dazi doganali: anche se ora qualificata dal legislatore come diritto di confine, la prima è strutturata sulla base del principio di neutralità fiscale rispetto a tutte le attività economiche, mentre i dazi sono diritti di confine diretti ad aumentare il prezzo di specifiche merci, al fine di tutelare l’economia e il mercato unionale, oltre a costituire risorse proprie UE. Ristabilita la verità giuridica, attendiamo ansiosi che venga ristabilita la verità doganale, oggi troppo spesso attentata da interessi di parte.