PROVA DELLA CESSIONE INTRACOMUNITARIA
L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata a seguito di un interpello presentato da un utente circa la prova del trasporto nelle cessioni intracomunitarie. Nella fattispecie, il quesito posto è il seguente: ALFA (la “Società” o l'”Istante”), sviluppa soluzioni tecnologiche avanzate. Nell’ambito della propria attività, la Società effettua cessioni intra unionali di beni a clienti stabiliti in altri Paesi membri dell’Unione Europea utilizzando diverse modalità di trasporto della merce ed avvalendosi di differenti soggetti trasportatori. Il trasporto dei beni può essere effettuato dalla società stessa o dal proprio cliente intraunionale, o da terzi per loro conto; pertanto, dette cessioni possono essere sia “franco fabbrica” che “franco destino”. Attualmente, ai fini della tenuta di una regolare contabilità, l’Istante conserva tutta la documentazione contabile ed extra contabile necessaria a dimostrare la natura intraunionale delle cessioni effettuate, emettendo correttamente le fatture, procedendo alla loro registrazione nei registri IVA e presentando regolarmente gli elenchi Intrastat. In particolare, nel caso in cui il trasporto venga effettuato dalla Società Istante, o da un terzo per suo conto, per provare l’effettiva movimentazione dei beni dall’Italia ad un altro Stato Membro, la stessa ha implementato una procedura volta alla raccolta e conservazione della seguente documentazione fiscale e contabile:
- la fattura di vendita emessa nei confronti del cliente unionale;
- gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intraunionali effettuate;
- la rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento della merce;
- copia del contratto o dell’ordine/conferma di vendita o di acquisto relativi agli impegni assunti con il cliente o accordi presi per corrispondenza con indicazione della destinazione dei beni;
- la fattura del vettore incaricato con evidenza delle consegne effettuate e documentazione attestante il pagamento di detta fattura;
- DDT emesso dalla Società con indicazione della destinazione dei beni, normalmente firmato dal trasportatore per presa in carico della merce;
- un documento di trasporto “CMR” firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta.
Laddove, invece, il trasporto venga curato dal cessionario unionale, o da un terzo per suo conto, la Società, per provare l’effettiva movimentazione dei beni dall’Italia ad un altro Stato Membro, ha implementato una procedura volta alla raccolta e conservazione della seguente documentazione fiscale e contabile:
- la fattura di vendita emessa nei confronti del cliente unionale;
- gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intraunionali effettuate;
- la rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento della merce;
- copia del contratto o dell’ordine/conferma di vendita o di acquisto relativi agli impegni assunti con il cliente o accordi presi per corrispondenza con indicazione della destinazione dei beni;
- DDT emesso dalla Società con indicazione della destinazione dei beni, normalmente firmato dal trasportatore per presa in carico della merce;
- un documento di trasporto “CMR” firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta.
Considerate le difficoltà nel recupero del “CMR” firmato anche dal destinatario dei beni per ricezione, la Società ha implementato una procedura di recupero e conservazione di una attestazione del cliente che conferma l’avvenuta ricezione della merce nell’altro Stato Membro.
Detta attestazione, controfirmata e timbrata dal cessionario, reca anche:
- l’identificativo del cessionario,
- il numero di partita IVA del cessionario,
- il numero della fattura di vendita,
- la data della fattura di vendita,
- l’importo della fattura di vendita,
- indicazione del peso del materiale venduto oggetto della fattura di vendita,
- la seguente dichiarazione da parte del cliente “Il sottoscritto conferma la ricezione e la consegna dei beni relativi alla sopra menzionata fattura”;
- timbro e firma del cessionario.
Premesso quanto sopra, la Società chiede all’Agenzia delle Entrate di conoscere:
- se il “set documentale” attualmente raccolto sia utilizzabile anche a partire dal1° gennaio 2020 per provare l’avvenuta effettuazione delle cessioni intracomunitarie;
- se detto “set documentale” possa continuare ad essere recuperato secondo le indicazioni fornite dalla menzionata Risoluzione n. 19/E del 2013, ovvero “senza indugio (…) non appena la prassi commerciale lo renda possibile”.
L’Agenzia delle Entrate fa presente che con il Regolamento UE 2018/1912 del 4 dicembre 2018, applicabile dal 1°gennaio 2020, è stato introdotto l’articolo 45-bis nel Regolamento UE di esecuzione n.282/2011 del 15 marzo 2011 “recante disposizioni di applicazione della direttiva2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto”. La Commissione ha fornito poi alcuni chiarimenti in merito a tale disposizione con le Note Esplicative sui “quick fixes2020”, pubblicate a dicembre 2019. Il paragrafo 1, alla lettera a), disciplina l’Ipotesi nella quale i beni siano stati spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto e, alla lettera b), quella in cui i beni siano stati trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto.
Nella prima fattispecie (di cui alla lettera a) il venditore, oltre a dichiarare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto, dovrà produrre almeno due documenti, non contraddittori e provenienti da soggetti diversi tra loro e indipendenti sia dal venditore che dall’acquirente. Si tratta dei documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma del trasportatore, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere. In alternativa, il venditore potrà presentare, oltre alla dichiarazione che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per proprio conto, un documento di cui sopra ed uno qualsiasi dei documenti indicati alla successiva lettera b) del medesimo paragrafo 3:
- una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro”.
Nella seconda fattispecie (di cui alla lettera b), in cui il trasporto venga effettuato dall’acquirente oppure da un terzo per suo conto, l’acquirente deve fornire al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, una dichiarazione scritta che certifichi che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente o da un terzo per suo conto, e dalla quale dovranno risultare lo Stato membro di destinazione dei beni, la data del rilascio, il nome e l’indirizzo dell’acquirente, la quantità e la natura dei beni ceduti, la data e il luogo del loro arrivo, l’identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell’acquirente e, qualora si tratti di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo. Oltre che di tale dichiarazione, l’acquirente dovrà essere in possesso di almeno due dei documenti relativi al trasporto delle merci, di cui alla lettera a) del paragrafo 3 dell’articolo 45-bis, rilasciati da due diverse parti indipendenti, l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente oppure di un documento di trasporto di cui alla lettera a) citata insieme ad un documento relativo agli altri mezzi di prova indicati nella lettera b) del medesimo paragrafo 3.
Come chiarito nelle Note esplicative della Commissione Ue Quick Fixes 2020, è esclusa l’applicazione della presunzione che le merci siano state trasportate o spedite in altro Stato membro, qualora il trasporto o la spedizione siano stati effettuati dal cedente o dal cessionario con propri mezzi senza l’intervento di altri soggetti come, ad esempio, lo spedizioniere o il trasportatore.
Così ricostruito il vigente quadro normativo comunitario, si fa presente che la recente circolare n. 12/E del 12 maggio 2020 ha fornito chiarimenti al riguardo; in particolare, nel citato documento di prassi si precisa che “allo stato, in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui all’articolo 45-bis, possa continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell’entrata in vigore del medesimo articolo in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni. Resta inteso, ad ogni modo, che detta prassi nazionale individua documenti, la cui idoneità a provare l’avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell’amministrazione finanziaria (cfr. Note esplicative, par. 5.3.3.).
Prima dell’entrata in vigore dell’articolo 45-bis del Regolamento 282/2011, la scrivente aveva fornito alcuni chiarimenti in materia; anche a tal fine, si rinvia alle indicazioni contenute nella citata circolare n. 12/E del 2020.
Per quanto concerne, infine, il quesito relativo alla attualità delle indicazioni fornite nella risoluzione n. 19/E del 2013 in merito alla conservazione della documentazione che attesti la prova del trasporto o della spedizione del bene da parte del fornitore, sulla sua esibizione nonché sulla tempistica dell’acquisizione della stessa, si ritengono ancora valide le richiamate indicazioni.
The international customs magazine
Gennaio, Febbraio, Marzo 2021
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