04 Marzo 2022

BUNKERAGGIO E ALTO MARE, UN BINOMIO PERICOLOSO

Le forniture di provviste e dotazioni di bordo godono del beneficio della non imponibilità se le imbarcazioni destinatarie navigano in alto mare per oltre il 70% dei loro viaggi; gli armatori devono trasmettere una specifica dichiarazione telematica all’Agenzia delle Entrate, dichiarazione che ha creato non pochi problemi, in parte ancora irrisolti.

Note esplicative del modello di dichiarazione; risoluzioni e pronunce dell’Agenzia delle Entrate, webinar ed articoli sparsi; migliaia di parole non sono state sufficienti a fugare i dubbi che un semplice (?) adempimento ha comprensibilmente generato nelle menti pragmatiche degli operatori del settore. Ed ora, l’amministrazione torna sul luogo del delitto per rispondere al quesito di una società extra-UE, riconosciuta ai fini Iva in Italia, che nel nostro Paese acquista e rivende oli lubrificanti a navi adibite alla navigazione in alto mare (attività di bunkeraggio). Statuendo che ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità ex art. 8-bis, D.P.R. n. 633/72, i fornitori, tanto diretti, quanto indiretti, devono, in ogni caso, indicare nella fattura gli estremi del protocollo di ricezione di quest’ultima, consultabile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate ovvero comunicato dal COP (Centro Operativo di Pescara), a seconda che si tratti, rispettivamente, di un dichiarante residente ovvero non residente; è onere del fornitore diretto comunicare al proprio fornitore indiretto gli estremi del protocollo della dichiarazione da indicare nella fattura emessa da questi ultimi; nihil novum sub sole, già la risoluzione 6 agosto 2021, n. 54/E testimoniava in tal senso.

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