05 Luglio 2021

L’E-COMMERCE CAMBIA LA DOGANA

E venne il giorno. Ricorderemo il 1° luglio 2021 come il giorno in cui il commercio elettronico è entrato, a pieno diritto, nel diritto doganale, portando una nuova visione degli scambi internazionali e trascinando con sé una necessaria rivisitazione della correlata normativa Iva, illustrata da ADM proprio l’ultimo giorno disponibile.

Dal 1° luglio tutti i beni spediti nell’UE da un territorio o Paese terzo, indipendentemente dal loro valore, devono essere dichiarati in dogana; le spedizioni di beni di valore intrinseco non superiore a € 150,00 possono essere assoggettate alle modalità di importazione utilizzando la modalità dichiarativa semplificata Super Reduced Data Set (dichiarazione H7). L’Iva potrà essere versata in dogana attraverso due diverse modalità di assolvimento dell’obbligo impositivo: il regime dello sportello unico per le importazioni Import One Stop Shop (IOSS, art. 74-sexies1, D.P.R. n. 633/72, introdotto dall’art. 1, D.Lgs. n. 83/21) e il regime speciale di dichiarazione e di pagamento dell’Iva all’importazione, previsto dall’art. 70.1, D.P.R. n. 633/72 (introdotto dall’art. 1, D.Lgs. n. 83/21), con esclusione dei prodotti soggetti ad accisa, come i prodotti alcolici e i prodotti del tabacco). Poiché la scelta del metodo IOSS comporta il versamento dell’imposta (pagata dal cliente come quota parte del prezzo di vendita) nello Stato di identificazione del fornitore, la dichiarazione doganale di importazione semplificata sarà non soggetta a imposta, al fine di evitare una doppia imposizione.

La scelta, al contrario, di avvalersi del regime speciale ex art. 70.1, D.P.R. n. 633/72 presuppone la necessaria richiesta all’autorità doganale del rilascio dell’autorizzazione alla dilazione del pagamento della relativa Iva riscossa, previa autorizzazione alla costituzione di una garanzia globale e correlata prestazione di una specifica cauzione. Gli importi dovuti sono aggregati su base mensile, in considerazione delle spedizioni effettivamente consegnate nel mese di riferimento e il pagamento deve essere eseguito entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di aggregazione, in un’unica soluzione ovvero mediante versamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni.

Entro il medesimo giorno, coloro che si avvalgono del regime speciale devono presentare la dichiarazione mensile relativa alle importazioni effettuate nel mese di riferimento. La dichiarazione, generata e precompilata dal sistema informatico dell’Agenzia delle Dogane sulla base delle spedizioni effettivamente consegnate dal soggetto obbligato nel mese di riferimento, sarà messa a disposizione del soggetto obbligato entro il decimo giorno lavorativo di ciascun mese.

Copyright © 2021 · Overy S.r.l. · all rights reserved - È vietata la copia e la riproduzione di contenuti e immagini | Privacy Policy | Cookie Policy