31 Dicembre 2021

RAPPRESENTANZA FISCALE IMPORT, NO GRAZIE

Pochi giorni fa l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disciplinato, con un sostanziale cambiamento rispetto al passato, la procedura delle importazioni effettuate da un soggetto extra-UE in possesso, in Italia, di una identificazione Iva diretta o di un rappresentante fiscale, doppiando la procedura prevista per le esportazioni.

Strano Paese, il nostro. Ci corichiamo la sera, forti di qualche debole convinzione in un universo di incerte interpretazioni, di norme buie, di prassi masochistiche; e ci risvegliamo, al mattino, privi di qualche debole convinzione. L’esportatore deve essere residente nella UE, all’importatore tale requisito non è richiesto, essendo sufficiente l’identificazione Iva diretta o una rappresentanza fiscale. Nossignore! La ragione? Ma, perbacco, una sistematica e rigorosa interpretazione delle norme unionali; in vigore da oltre cinque anni e oggetto di decine di pronunce interpretative, certo, ma si tratta di un dettaglio insignificante, obiezione che nessuno ha pensato di sollevare. Quindi: il soggetto extra-UE, per rivestire la qualifica di importatore, deve essere in possesso di un codice EORI; può presentare una dichiarazione di importazione solo avvalendosi di uno spedizioniere che agisca in rappresentanza indiretta; il rappresentante fiscale ha valore solo ai fini Iva e, pertanto, non può presentare una dichiarazione di importazione per conto di un soggetto non residente, anche se la sua partita Iva deve essere indicata nel corpo della dichiarazione stessa. Vita grama, quella del rappresentante fiscale…

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